24/03/2012 - Gazzetta Ufficiale N. 40 del 17 Febbraio 2006 LEGGE 1 febbraio 2006, n.43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali

Autore: triveneto

     Gazzetta Ufficiale N. 40 del 17 Febbraio 2006 LEGGE 1 febbraio 2006, n.43 Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali.

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
    approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Promulga

    la seguente legge:

    ART. 1.
    (Definizione).

    1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
    riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste
    ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del
    Ministro della sanita’ 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in
    forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attivita’ di
    prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
    2. Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e
    formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non
    riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.
    3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto
    speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto
    compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
    attuazione.
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
    dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
    dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
    sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
    al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
    legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
    invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.

    Note all’art. 1:
    - La legge 10 agosto 2000, n. 251 recita: «Disciplina
    delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche
    della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della
    professione ostetrica.».
    - Il decreto del Ministro della sanita’ 29 marzo 2001,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
    2001, reca: «Definizione delle figure professionali di cui
    all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere
    nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4,
    della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge
    n. 251/2000).».

    ART. 2.
    (Requisiti).

    1. L’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1,
    comma 1, e’ subordinato al conseguimento del titolo universitario
    rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante
    all’esercizio della professione. Tale titolo universitario e’
    definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e’ valido
    sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea
    in materia di libera circolazione delle professioni ed e’ rilasciato
    a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte
    presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
    inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
    (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli
    d’intesa tra le stesse e le universita’, stipulati ai sensi
    dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
    n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo
    universitario abilitante, il personale del servizio sanitario
    militare, nonche’ quello addetto al comparto sanitario del Corpo
    della guardia di finanza, puo’ svolgere il percorso formativo presso
    le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del
    Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
    formativo. Per il personale addetto al settore sanitario della
    Polizia di Stato, alle medesime condizioni, il percorso formativo
    puo’ essere svolto presso le stesse strutture della Polizia di Stato,
    individuate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
    Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso
    formativo.
    2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1
    sono definiti con uno o piu’ decreti del Ministro dell’istruzione,
    dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della
    salute, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95,
    della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
    L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante
    all’esercizio della professione. Dall’applicazione delle disposizioni
    di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
    carico della finanza pubblica. Le universita’ possono procedere alle
    eventuali modificazioni dell’organizzazione didattica dei corsi di
    laurea gia’ esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di
    laurea, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nei
    rispettivi bilanci.
    3. L’iscrizione all’albo professionale e’ obbligatoria anche per i
    pubblici dipendenti ed e’ subordinata al conseguimento del titolo
    universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque
    il valore abilitante dei titoli gia’ riconosciuti come tali alla data
    di entrata in vigore della presente legge.
    4. L’aggiornamento professionale e’ effettuato secondo modalita’
    identiche a quelle previste per la professione medica.
    5. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
    “, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
    deputato della Repubblica nonche’ di consigliere regionale”.
    6. All’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
    502, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
    “2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori
    delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione
    continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita’
    formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato
    parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche’ di
    consigliere regionale”.
    Note all’art. 2:
    - Il comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo
    30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
    (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
    dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) reca:
    «Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e
    Universita). – 1.-2. (Omissis).
    3. A norma dell’art. 1, lettera o), della legge
    23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
    sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
    avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
    del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private
    accreditate. I requisiti di idoneita’ e l’accreditamento
    delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
    dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
    d’intesa con il Ministro della sanita’. Il Ministro della
    sanita’ individua con proprio decreto le figure
    professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
    ordinamento didattico e’ definito, ai sensi dell’art. 9
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del
    Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
    tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
    sanita’. Per tali finalita’ le regioni e le universita’
    attivano appositi protocolli di intesa per l’espletamento
    dei corsi di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1990,
    n. 341. La titolarita’ dei corsi di insegnamento previsti
    dall’ordinamento didattico universitario e’ affidata di
    norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle
    strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
    in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in
    attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
    accordi tra le universita’, le aziende ospedaliere, le
    unita’ sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
    accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
    scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
    del responsabile del corso e del rettore dell’universita’
    competente. L’esame finale, che consiste in una prova
    scritta ed in una prova pratica, abilita all’esercizio
    professionale. Nelle commissioni di esame e’ assicurata la
    presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
    costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
    professionali individuate ai sensi del presente articolo e
    previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
    riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge
    19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
    decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il
    completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
    entro il predetto termine al primo anno di corso. A
    decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, per l’accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
    dal precedente ordinamento e’ in ogni caso richiesto il
    possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di
    secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai
    corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il
    predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti
    che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
    superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
    soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
    superiore di secondo grado.».
    - Il comma 95 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997,
    n. 127, e successive modificazioni (Misure urgenti per lo
    snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei
    procedimenti di decisione e di controllo) reca:
    «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
    semplificazione dell’attivita’ amministrativa e di
    snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
    - (Omissis).
    95. L’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
    con esclusione del dottorato di ricerca, e’ disciplinato
    dagli atenei, con le modalita’ di cui all’art. 11, commi 1
    e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita’ a
    criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
    comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
    universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
    competenti, con uno o piu’ decreti del Ministro
    dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
    di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
    ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
    medesimo concerto e’ previsto alla data di entrata in
    vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
    commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
    al presente comma determinano altresi’:
    a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
    accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
    comprensiva del percorso formativo gia’ svolto, l’eventuale
    serialita’ dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
    obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
    sbocchi occupazionali e della spendibilita’ a livello
    internazionale, nonche’ la previsione di nuove tipologie di
    corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
    sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
    comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
    anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
    cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
    corrispondenza di attivita’ didattiche di base,
    specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
    formazione permanente e ricorrente;
    b) modalita’ e strumenti per l’orientamento e per
    favorire la mobilita’ degli studenti, nonche’ la piu’ ampia
    informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
    attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e
    telematici;
    c) modalita’ di attivazione da parte di universita’
    italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
    universitari di cui al presente comma, nonche’ di dottorati
    di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
    Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
    Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
    - Il comma 3, lettera b), dell’art. 3-bis del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla
    presente legge, e’ il seguente:
    «3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei
    seguenti requisiti:
    a) diploma di laurea;
    b) esperienza almeno quinquennale di direzione
    tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture
    pubbliche o private, in posizione dirigenziale con
    autonomia gestionale e diretta responsabilita’ delle
    risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci
    anni precedenti la pubblicazione dell’avviso, ovvero
    espletamento del mandato parlamentare di senatore o
    deputato della Repubblica nonche’ di consigliere
    regionale.».
    - L’art. 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, come modificato dalla presente legge, e’ il
    seguente:
    «Art. 16-bis (Formazione continua). – 1. Ai sensi del
    presente decreto, la formazione continua comprende
    l’aggiornamento professionale e la formazione permanente.
    L’aggiornamento professionale e’ l’attivita’ successiva al
    corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione
    complementare, formazione specifica in medicina generale,
    diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita
    professionale le conoscenze professionali. La formazione
    permanente comprende le attivita’ finalizzate a migliorare
    le competenze e le abilita’ cliniche, tecniche e
    manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al
    progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di
    garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed
    efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario
    nazionale.
    2. La formazione continua consiste in attivita’ di
    qualificazione specifica per i diversi profili
    professionali, attraverso la partecipazione a corsi,
    convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
    private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche’
    soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici
    controllati e ad attivita’ di ricerca, di sperimentazione e
    di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e’
    sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia,
    in misura prevalente, in programmi finalizzati agli
    obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del
    Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le
    modalita’ indicate dalla Commissione di cui all’art.
    16-ter.
    2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri
    operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai
    programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2,
    sono esonerati da tale attivita’ formativa limitatamente al
    periodo di espletamento del mandato parlamentare di
    senatore o deputato della Repubblica nonche’ di consigliere
    regionale.».

    ART. 3.
    (Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie).

    1. In ossequio all’articolo 32 della Costituzione e in conseguenza
    del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in
    attuazione dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo
    7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
    229, nonche’ delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal
    Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, al fine
    di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli
    esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli
    Stati membri dell’Unione europea, la presente legge regolamenta le
    professioni sanitarie di cui all’articolo 1, nel rispetto dei diversi
    iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed
    albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni
    sanitarie esistenti, nonche’ di quelle di nuova configurazione.
    Note all’art. 3:
    - L’art. 32 della Costituzione recita:
    «Art. 32. – La Repubblica tutela la salute come
    fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
    collettivita’, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno puo’ essere obbligato a un determinato
    trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
    legge non puo’ in nessun caso violare i limiti imposti dal
    rispetto della persona umana.».
    - L’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega
    al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle
    discipline in materia di sanita’, di pubblico impiego, di
    previdenza e di finanza territoriale) reca:
    «Art. 1 (Sanita). – 1. Ai fini della ottimale e
    razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
    sanitario nazionale, del perseguimento della migliore
    efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di
    equita’ distributiva e del contenimento della spesa
    sanitaria, con riferimento all’art. 32 della Costituzione
    assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
    e la gratuita’ del servizio nei limiti e secondo i criteri
    previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo
    della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i
    rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano, e’ delegato ad emanare, entro novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, uno o piu’ decreti legislativi con l’osservanza dei
    seguenti principi e criteri direttivi:
    a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
    contributivi, di cui all’art. 31 della legge 28 febbraio
    1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
    sulla base del principio dell’uguaglianza di trattamento
    dei cittadini, anche attraverso l’unificazione
    dell’aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
    un livello massimo di reddito;
    b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
    elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
    nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
    l’introduzione di limiti e modalita’ personalizzate di
    fruizione delle esenzioni;
    c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
    nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
    autonome la competenza in materia di programmazione e
    organizzazione dell’assistenza sanitaria e riservando allo
    Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
    nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
    assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
    finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
    territoriale e strutturale, d’intesa con la Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
    non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
    direttamente;
    d) definire i principi organizzativi delle unita’
    sanitarie locali come aziende infraregionali con
    personalita’ giuridica, articolate secondo i principi della
    legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
    abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
    generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
    eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
    devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
    nell’apposito registro previsto dall’art. 1 del decreto
    legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
    nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di
    indirizzo per l’impostazione programmatica delle attivita’,
    l’esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
    con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
    le verifiche generali sull’andamento delle attivita’ per
    eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
    di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
    attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
    dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
    territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
    possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
    professionalita’ ed esperienza gestionale e organizzativa,
    e’ nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
    provincia autonoma tra gli iscritti all’elenco nazionale da
    istituire presso il Ministero della sanita’ ed e’ assunto
    con contratto di diritto privato a termine; e’ coadiuvato
    da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
    in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
    anch’essi con contratto di diritto privato a termine, ed e’
    assistito per le attivita’ tecnico-sanitarie da un
    consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
    e da altri sanitari laureati, nonche’ da una rappresentanza
    dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
    provincia autonoma di Bolzano e’ istituito apposito elenco
    provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
    disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
    proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
    d’Aosta e’ istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
    regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
    bilinguismo;
    e) ridurre il numero delle unita’ sanitarie locali,
    attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
    tenendo conto delle specificita’ delle aree montane;
    f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
    spettanti al direttore generale;
    g) definire principi relativi ai livelli di
    assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto
    della peculiarita’ della categoria di assistiti di cui
    all’art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
    per le attivita’ rivolte agli individui in termini di
    prestazioni, stabilendo comunque l’individuazione della
    soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
    cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
    assicurare alle regioni e alle province autonome per
    l’organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le
    risorse stabilite dalla legge finanziaria;
    h) emanare, per rendere piene ed effettive le
    funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle
    province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la
    riforma del Ministero della sanita’ cui rimangono funzioni
    di indirizzo e di coordinamento, nonche’ tutte le funzioni
    attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita’ pubblica.
    Le stesse norme debbono prevedere altresi’ il riordino
    dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Istituto superiore
    per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
    nonche’ degli istituti di ricovero e cura a carattere
    scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme
    non devono comportare oneri a carico dello Stato;
    i) prevedere l’attribuzione, a decorrere dal
    1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei
    contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
    nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
    fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
    Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all’art.
    51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
    modificazioni; imputare alle regioni e alle province
    autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
    di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
    dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
    standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
    da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
    regioni e le province autonome potranno far fronte ai
    predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
    graduando l’esonero dai ticket, salvo restando l’esonero
    totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
    limite del 6 per cento l’aliquota dei contributi al lordo
    delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
    del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
    per cento l’aliquota dei tributi regionali vigenti;
    stabilire le modalita’ ed i termini per la riscossione dei
    prelievi contributivi;
    l) introdurre norme volte, nell’arco di un triennio,
    alla revisione e al superamento dell’attuale regime delle
    convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
    servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
    consumi sanitari, di valorizzazione del volontaniato, di
    acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
    consortili, secondo principi di qualita’ ed economicita’,
    che consentano forme di assistenza differenziata per
    tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
    cittadini migliore assistenza e liberta’ di scelta;
    m) prevedere che con decreto interministeriale, da
    emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i
    rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
    disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
    alla lettera l);
    n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
    ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
    compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
    in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
    della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
    personalita’ giuridica e autonomia di bilancio,
    finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
    gli altri presidi delle unita’ sanitarie locali, che la
    relativa gestione sia informata al principio dell’autonomia
    economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
    centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
    appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
    dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
    lungodegenti;
    o) prevedere nuove modalita’ di rapporto tra Servizio
    sanitario nazionale ed universita’ sulla base di principi
    che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
    dell’universita’, regolino l’apporto all’attivita’
    assistenziale delle facolta’ di medicina, secondo le
    modalita’ stabilite dalla programmazione regionale in
    analogia con quanto previsto, anche in termini di
    finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell’ambito di
    tali modalita’ va peraltro regolamentato il rapporto tra
    Servizio sanitario nazionale ed universita’ per la
    formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
    per le specializzazioni post-laurea;
    p) prevedere il trasferimento alle aziende
    infraregionali e agli ospedali dotati di personalita’
    giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
    mobiliare e immobiliare gia’ di proprieta’ dei disciolti
    enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
    vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
    comuni;
    q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
    dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
    dell’art. 2 della presente legge, individuando in
    particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
    efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
    ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
    selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
    si perverra’ soltanto per pubblico concorso, configurando
    il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
    personale medico e per le altre professionalita’ sanitarie,
    quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
    specifica idoneita’ nazionale all’esercizio delle funzioni
    di direzione e rinnovabile, definendo le modalita’ di
    accesso, le attribuzioni e le responsabilita’ del personale
    dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
    medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
    diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
    attivita’ di tirocinio e formazione di tutto il personale;
    r) definire i principi per garantire i diritti dei
    cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
    attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
    diritti, favorendo la presenza e l’attivita’ degli stessi
    all’interno delle strutture e prevedendo modalita’ di
    partecipazione e di verifica nella programmazione
    dell’assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
    servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
    regioni a statuto speciale e delle province autonome di
    Trento e di Bolzano;
    s) definire i principi ed i criteri per la
    riorganizzazione, da parte delle regioni e province
    autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
    di prevenzione, di cui all’art. 22 della legge 23 dicembre
    1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
    tecnico dei servizi delle unita’ sanitarie locali, nonche’
    di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
    comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
    Ministero dell’ambiente; prevedere che i servizi delle
    unita’ sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
    agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
    n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
    articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
    igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
    ambienti di lavoro, igiene e sanita’ pubblica, veterinaria
    in riferimento alla sanita’ animale, all’igiene e
    commercializzazione degli alimenti di origine animale e
    all’igiene degli allevamenti e delle produzioni
    zootecniche;
    t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale
    ad attivita’ di ricerca di biomedica finalizzata, alle
    attivita’ di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
    riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
    dell’Istituto superiore di sanita’ e dell’Istituto
    superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
    (ISPESL), nonche’ ad iniziative centrali previste da leggi
    nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
    rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
    di previsione del Ministero della sanita’;
    u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
    delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
    delle province autonome, prevedere che in caso di
    inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
    previsti dai decreti legislativi di cui al presente
    articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
    Ministro della sanita’, disponga, previa diffida, il
    compimento degli atti relativi in sostituzione delle
    predette amministrazioni regionali o provinciali;
    v) prevedere l’adozione, da parte delle regioni e
    delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del
    sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
    attivando, secondo le modalita’ previste dall’art. 4, comma
    4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
    commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
    per l’attivazione del sistema non fosse rispettato, il
    Ministro della sanita’, sentito il parere della Conferenza
    permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
    sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
    espresso entro trenta giorni il Ministro provvede
    direttamente;
    z) restano salve le competenze e le attribuzioni
    delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
    di Trento e di Bolzano.
    2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
    dell’art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
    concernenti l’ammissione nel prontuario terapeutico
    nazionale di nuove specialita’ che rappresentino modifiche
    di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di
    specialita’ gia’ presenti nel prontuario e che comportino
    un aumento del costo del ciclo terapeutico.
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
    vigore della presente legge il Governo trasmette alla
    Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
    dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine
    dell’espressione del parere da parte delle Commissioni
    permanenti competenti per la materia di cui al presente
    articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
    dalla data di trasmissione.
    4. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti di
    cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
    direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
    delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
    emanate, con uno o piu’ decreti legislativi, fino al
    31 dicembre 1993.».
    - Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 reca:
    «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
    502, recante riordino della disciplina in materia
    sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
    n. 421».
    - Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 reca:
    «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario
    nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre
    1998, n. 419».

    ART. 4.
    (Delega al Governo per l’istituzione degli ordini ed albi
    professionali).

    1. Il Governo e’ delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, uno o piu’ decreti
    legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui
    all’articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi
    o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle
    competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri
    direttivi:
    a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini
    professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma
    restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato
    decreto del Ministro della sanita’ 29 marzo 2001, l’assegnazione
    della professione dell’assistente sanitario all’ordine della
    prevenzione, prevedendo l’istituzione di un ordine specifico, con
    albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n.
    251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni
    sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della
    professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione;
    area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni
    tecniche della prevenzione;
    b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere
    nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
    agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto
    ministeriale 29 marzo 2001;
    c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che
    consentano l’iscrizione agli albi di cui al presente comma;
    d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma,
    le attivita’ il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini
    e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli
    albi;
    e) definire le condizioni e le modalita’ in base alle quali si possa
    costituire un unico ordine per due o piu’ delle aree di professioni
    sanitarie individuate ai sensi della lettera a);
    f) definire le condizioni e le modalita’ in base alle quali si possa
    costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di
    cui al presente comma, nell’ipotesi che il numero degli iscritti al
    relativo albo superi le ventimila unita’, facendo salvo, ai fini
    dell’esercizio delle attivita’ professionali, il rispetto dei diritti
    acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell’ordine originario e
    prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico
    degli iscritti al nuovo ordine;
    g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l’articolazione
    degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;
    h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i
    regolamenti degli ordini neocostituiti;
    i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli
    ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste
    a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate
    tariffe;
    l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove
    categorie professionali, restino confermati gli obblighi di
    iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni
    vigenti.
    2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma
    1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i
    rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
    di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei
    pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
    materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
    trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
    mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei
    competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono
    o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest’ultimo
    s’intende automaticamente prorogato di novanta giorni.
    Note all’art. 4:
    - Per la legge 10 agosto 2000, n. 251 si vedano in note
    all’art. 1.
    - Per il decreto del Ministro della sanita’ 29 marzo
    2001 si veda in note all’art. 1.
    - Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000,
    n. 251 recano:
    «Art. 1 (Professioni sanitarie infermieristiche e
    professione sanitaria ostetrica). – 1. Gli operatori delle
    professioni sanitarie dell’area delle scienze
    infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
    svolgono con autonomia professionale attivita’ dirette alla
    prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
    individuale e collettiva, espletando le funzioni
    individuate dalle norme istitutive dei relativi profili
    professionali nonche’ dagli specifici codici deontologici
    ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
    dell’assistenza.
    2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio
    delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
    programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la
    responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle
    professioni infermieristico-ostetriche al fine di
    contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al
    processo di aziendaliz-zazione nel Servizio sanitario
    nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro
    della sanita’ in Italia con quelle degli altri Stati
    dell’Unione europea.
    3. Il Ministero della sanita’, previo parere della
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
    emana linee guida per:
    a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della
    diretta responsabilita’ e gestione delle attivita’ di
    assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
    b) la revisione dell’organizzazione del lavoro,
    incentivando modelli di assistenza personalizzata.».
    «Art. 2 (Professioni sanitarie riabilitative). – 1. Gli
    operatori delle professioni sanitarie dell’area della
    riabilitazione svolgono con titolarita’ e autonomia
    professionale, nei confronti dei singoli individui e della
    collettivita’, attivita’ dirette alla prevenzione, alla
    cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione
    funzionale, al fine di espletare le competenze proprie
    previste dai relativi profili professionali.
    2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio
    delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
    programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
    valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie
    dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire,
    anche attraverso la diretta responsabilizzazione di
    funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del
    diritto alla salute del cittadino, al processo di
    aziendalizzazione e al miglioramento della qualita’
    organizzativa e professionale nel Servizio sanitario
    nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con
    i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati
    dell’Unione europea.».
    «Art. 3 (Professioni tecnico-sanitarie).- 1. Gli
    operatori delle professioni sanitarie dell’area
    tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale
    svolgono, con autonomia professionale, le procedure
    tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche
    diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero
    attivita’ tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto
    previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle
    figure e dei relativi profili professionali definiti con
    decreto del Ministro della sanita’.
    2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio
    delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di
    programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
    valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie
    dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche
    attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni
    organizzative e didattiche, al diritto alla salute del
    cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
    miglioramento della qualita’ organizzativa e professionale
    nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una
    integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
    ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.».
    «Art. 4 (Professioni tecniche della prevenzione). – 1.
    Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione
    svolgono con autonomia tecnico-professionale attivita’ di
    prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e
    sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di
    igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita’
    pubblica e veterinaria. Tali attivita’ devono comunque
    svolgersi nell’ambito della responsabilita’ derivante dai
    profili professionali.
    2. I Ministeri della sanita’ e dell’ambiente, previo
    parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
    Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
    Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le
    aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente
    della diretta responsabilita’ e gestione delle attivita’ di
    competenza delle professioni tecniche della prevenzione.».

    ART. 5.
    (Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

    1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere
    in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10
    agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su
    tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di
    direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle
    regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di
    salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari
    regionali, che non trovano rispondenza in professioni gia’
    riconosciute.
    2. L’individuazione e’ effettuata, nel rispetto dei principi
    fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o piu’
    accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
    ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa
    deliberazione del Consiglio dei ministri.
    3. L’individuazione e’ subordinata ad un parere tecnico-scientifico,
    espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio
    superiore di sanita’, di volta in volta nominate dal Ministero della
    salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della
    salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i
    rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1,
    comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la
    partecipazione alle suddette commissioni non comporta la
    corresponsione di alcuna indennita’ o compenso ne’ rimborso spese.
    4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale
    e l’ambito di attivita’ di ciascuna professione.
    5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni
    avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
    professioni gia’ riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
    Note all’art. 5:
    - Per gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto
    2000, n. 251, si veda in note all’art. 4.
    - L’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
    281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
    regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
    unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
    comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
    Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali) reca:
    «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
    autonome di Trento e Bolzano). – 1. Governo, regioni e
    province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
    principio di leale collabo-razione e nel perseguimento di
    obiettivi di funzionalita’, economicita’ ed efficacia
    dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di
    Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
    l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
    attivita’ di interesse comune.
    2. Gli accordi si perfezionano con l’espressione
    dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
    delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

    ART. 6.
    (Istituzione della funzione di coordinamento).

    1. In conformita’ all’ordinamento degli studi dei corsi universitari,
    disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
    maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale
    laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all’articolo
    1, comma 1, della presente legge, e’ articolato come segue:
    a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo
    universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di
    laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell’articolo 4
    della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
    b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo
    livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
    dall’universita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del regolamento
    di cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
    scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3,
    comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro
    dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
    270;
    c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello
    per le funzioni specialistiche rilasciato dall’universita’ ai sensi
    dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
    Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3
    novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di
    cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di
    cui al decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
    scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
    ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che
    abbiano esercitato l’attivita’ professionale con rapporto di lavoro
    dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati
    conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 7 della legge
    10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.
    2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 puo’
    essere istituita la funzione di coordinamento, senza nuovi o maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, l’eventuale
    conferimento di incarichi di coordinamento ovvero di incarichi
    direttivi comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
    pubbliche interessate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 agosto
    2000, n. 251, l’obbligo contestuale di sopprimere nelle piante
    organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente
    occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
    3. I criteri e le modalita’ per l’attivazione della funzione di
    coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
    pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai
    sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
    tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di
    Trento e di Bolzano.
    4. L’esercizio della funzione di coordinamento e’ espletato da coloro
    che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) master di primo livello in management o per le funzioni di
    coordinamento nell’area di appartenenza, rilasciato ai sensi
    dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del
    Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3
    novembre 1999, n. 509, e dell’articolo 3, comma 9, del regolamento di
    cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
    ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
    b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
    5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive
    nell’assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base
    alla pregressa normativa, e’ valido per l’esercizio della funzione di
    coordinatore.
    6. Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili
    professionali, in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree
    assistenziali, dipartimentali e territoriali.
    7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e
    private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificita’
    assistenziale, ove istituiscano funzioni di coordinamento ai sensi
    del comma 2, affidano il coordinamento allo specifico profilo
    professionale.
    Note all’art. 6:
    - Per il comma 95 dell’art. 17 della legge 15 maggio
    1997, n. 127, si veda in note all’art. 2.
    - L’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42
    (Disposizioni in materia di professioni sanitarie) reca:
    «Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa
    anteriore a quella di attuazione dell’art. 6, comma 3, del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni). – 1. Fermo restando quanto previsto dal
    decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
    professioni di cui all’art. 6, comma 3, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio
    professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i
    diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
    normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi
    albi professionali o l’attivita’ professionale in regime di
    lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
    normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
    nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
    equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.
    6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
    successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
    dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione
    post-base.
    2. Con decreto del Ministro della sanita’, d’intesa con
    il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
    tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
    iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
    allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
    del settore pubblico e privato e alla qualita’ e durata dei
    corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
    esperienza professionale, i criteri e le modalita’ per
    riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di
    cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
    1992, e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
    successive modificazioni e integrazioni, ai fini
    dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione
    post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
    all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei
    decreti di individuazione dei profili professionali. I
    criteri e le modalita’ definiti dal decreto di cui al
    presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
    appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
    svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste
    dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
    carico del bilancio dello Stato ne’ degli enti di cui agli
    articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
    successive modificazioni.
    3. Il decreto di cui al comma 2 e’ emanato, previo
    parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
    mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
    comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
    titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
    privati, italiani o stranieri, ai fini dell’esercizio
    professionale e dell’accesso alla formazione post-base per
    i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
    dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
    1992, n. 502, e successive modifi-cazioni e integrazioni.».
    - Il comma 8 dell’art. 3 del regolamento di cui al
    decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
    scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
    (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
    didattica degli atenei) reca:
    «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). (Omissis).
    8. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 6
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
    formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
    In particolare, in attuazione dell’art. 1, comma 15, della
    legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita’ possono
    attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
    ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
    formazione permanente e ricorrente, successivi al
    conseguimento della laurea o della laurea specialistica,
    alla conclusione dei quali sono rilasciati i master
    universitari di primo e di secondo livello.».
    - Il comma 9 dell’art. 3 del regolamento di cui al
    decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
    della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
    regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
    degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre
    1999, n. 509 del Ministro dell’universita’ e della ricerca
    scientifica e tecnologica) reca:
    «Art. 3 (Titoli e corsi di studio). – (Omissis).
    9. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 6
    della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
    formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
    In particolare, in attuazione dell’art. 1, comma 15, della
    legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita’ possono
    attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
    ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
    formazione permanente e ricorrente, successivi al
    conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
    conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
    di primo e di secondo livello.».
    - Il decreto del Ministro dell’universita’ e della
    ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato
    nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129
    del 5 giugno 2001 reca: «Determinazione delle classi delle
    lauree specialistiche universitarie delle professioni
    sanitarie».
    - L’art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e
    successive modificazioni reca:
    «Art. 7 (Disposizioni transitorie). – 1. Al fine di
    migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle
    risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio
    dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono
    attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio.
    Fino alla data del compimento dei corsi universitari di di
    durata triennale rinnovabile, e’ regolato da contratti a
    tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico
    indicato dall’art. 15-septies, comma 2, del decreto
    legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art.
    13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal
    direttore generale con un appartenente alle professioni di
    cui all’art. 1 della presente legge, attraverso idonea
    procedura selettiva tra i candidati in possesso di
    requisiti di esperienza e qualificazione professionale
    predeterminati. Gli incarichi di cui al presente
    articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere
    un numero pari di posti di dirigente sanitario nella
    dotazione organica definita ai sensi della normativa
    vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche
    si applicano le disposizioni del comma 4 del citato art.
    15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di
    settore per il comparto sanita’ sono emanate le direttive
    all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
    amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del
    Contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza
    dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e
    professionale del Servizio sanitario nazionale, del
    trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del
    presente comma nonche’ delle modalita’ di conferimento,
    revoca e verifica dell’incarico.
    2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di
    dirigente, con modalita’ analoghe a quelle previste al
    comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge
    26 febbraio 1999, n. 42, e per la professione di assistente
    sociale, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
    l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle
    attivita’ della specifica area professionale.
    3. La legge regionale che disciplina l’attivita’ e la
    composizione del Collegio di direzione di cui all’art. 17
    del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
    successive modificazioni, prevede la partecipazione al
    medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1
    e 2 del presente articolo.».
    - Per l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
    n. 281 si veda in note all’art. 5.

    ART. 7.
    (Disposizioni finali).

    1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
    riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione gia’
    riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge
    continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive
    fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.
    2. Con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3, della
    presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
    previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle
    professioni interessate, si puo’ procedere ad integrazioni delle
    professioni riconosciute ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del
    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni.
    3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
    della finanza pubblica.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi’ 1° febbraio 2006

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del
    Consiglio dei Ministri

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 1645):

    Presentato dall’on. Tomassini il 25 luglio 2002.
    Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in
    sede referente, il 17 settembre 2002 con pareri delle
    commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, e parlamentare per le questioni
    regionali.
    Esaminato dalla 12ª commissione il 22 luglio 2003;
    28 aprile 2004; 11 maggio 2004; 15 febbraio 2005; 16 marzo
    2005; 12 aprile 2005; 4 e 11 maggio 2005; 21 e 28 giugno
    2005.
    Esaminato in aula il 9 febbraio 2005; e approvato in un
    Testo unificato con i nn. A.S. 1928 (Tomassini); A.S. 2159
    (Bettoni ed altri) ed A.S. 3236 (d’iniziativa del Ministro
    della salute Sirchia).
    Camera dei deputati (atto n. 6229):
    Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
    sede referente, il 21 dicembre 2005 con pareri delle
    commissioni I, II, V, VII, XIV e parlamentare per le
    questioni regionali.
    Esaminato dalla XII commissione il 12-17 e 18 gennaio
    2006.
    Esaminato in aula il 23 gennaio 2006 e approvato il
    24 gennaio 2006.

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